IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284  e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la proposta di modifica di statuto  formulata  dal  consiglio
della  facolta'  di  lettere e filosofia nella riunione del 12 aprile
1991;
  Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione
del 15 luglio 1991 e dal consiglio di amministrazione,  riunione  del
24 luglio 1991;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta in deroga al termine triennale  di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi   accademici
dell'Universita' di Torino;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nella seduta del 21 novembre 1991;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Torino,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Nell'art. 39, relativo alla facolta' di lettere e  filosofia  (sede
di  Torino),  corso  di  laurea in filosofia, la disciplina "biologia
delle razze umane" e' soppressa.